Comune di Pioltello
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NUOVI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI STRADALI

 

 

Nuovi impianti Art. 87 LR 06/2010 Capo IV

 

1. L'autorizzazione per l'installazione di nuovi impianti stradali di carburanti è di competenza del comune ed è subordinata esclusivamente alle seguenti verifiche di conformità:

 

a) disposizioni degli strumenti urbanistici comunali;

b) prescrizioni fiscali;

c) prescrizioni concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale;

d) disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici;

e) provvedimenti di cui all'articolo 83;

f) parere vincolante di conformità di cui all'articolo 81, comma 2, lettera c);

g) adempimenti di cui all'articolo 89, comma 2, fino al raggiungimento del numero minimo di impianti di cui al comma 1 dello stesso;

h) verifica di compatibilità degli impianti rispetto alla sicurezza viabilistica da attestarsi con riferimento ai vincoli relativi alle condizioni di sicurezza previsti dal regolamento regionale 24 aprile 2006, n. 7 (Norme tecniche per la costruzione delle strade) e dalle sue norme tecniche attuative e loro successive modifiche e integrazioni. Per quanto non previsto dal regolamento regionale, si applicano le norme in materia stabilite dal codice della strada e dal relativo regolamento di attuazione, nonché quelle stabilite dalle province e dagli altri enti proprietari o concessionari delle strade.

 

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata dal comune che, a tal fine, indice una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla quale partecipano:

 

a) la Regione, per il parere vincolante di conformità di cui all'articolo 81, comma 2, lettera c);

b) l'ASL territorialmente competente, per gli aspetti di sicurezza sanitaria;

c) l'azienda regionale per l'ambiente (ARPA) territorialmente competente, per gli aspetti di sicurezza e tutela dell'ambiente;

d) il comando provinciale dei vigili del fuoco e l'ente proprietario della strada, per il parere di conformità alle norme tecniche e di sicurezza vigenti in materia di rispettiva competenza.

 

3. In caso di inerzia del comune nell'indizione della conferenza di servizi nei termini individuati dai provvedimenti attuativi di cui all'articolo 83, comma 2, la Regione dispone, previa diffida ad adempiere, per l'indizione della conferenza di servizi.

 

4. Qualora il Comune, previa richiesta scritta da effettuarsi entro quindici giorni dal ricevimento della domanda, raccolga nei successivi quarantacinque giorni il parere positivo di tutti i soggetti invitati alla conferenza di servizi di cui al comma 2, procede al rilascio dell’autorizzazione senza dare luogo alla conferenza, dandone comunicazione a tutti i soggetti interessati.

 

5. Contestualmente all'autorizzazione di cui al comma 1, il comune rilascia il permesso a costruire di cui all'articolo 86, comma 2.

 

6. L'autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni di prevenzione incendi secondo le procedure di cui al d.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59) (ora d.P.R. n. 151 del 2011 ).

 

7. La richiesta di autorizzazione si intende accolta se, trascorsi centoventi giorni dalla data di presentazione della stessa, risultante dal protocollo comunale, il comune non comunica il diniego all'interessato. Al silenzio-assenso si applicano gli articoli 4 e 5 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 15 (Legge di semplificazione 2001. Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi regionali. Interventi di semplificazione amministrativa e delegificazione).

 

8. Gli impianti di cui all'articolo 82, comma 1, lettera f), possono essere realizzati esclusivamente nei comuni appartenenti alle comunità montane e nei piccoli comuni di cui alla legge regionale 5 maggio 2004, n. 11 (Misure Legge Regionale 2 febbraio 2010 di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia). (Impianto non assistito (ghost): impianto funzionante unicamente in modalità self-service pre-pagamento, senza la presenza del gestore durante l'orario di apertura)

 

Requisiti soggettivi del richiedente Art. 93 LR 06/2010 Capo IV

 

Il richiedente l'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di un impianto stradale di distribuzione carburanti per autotrazione deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) aver compiuto diciotto anni;

b) essere cittadino italiano, o persona giuridica italiana o degli Stati dell'Unione europea, oppure società aventi la sede legale in Italia o negli Stati dell'Unione europea; oppure persona fisica o giuridica avente nazionalità di Stati che ammettano i cittadini, gli enti e le società italiane all'esercizio dell'attività di distribuzione di carburanti per uso di autotrazione.

 

L'autorizzazione non può essere rilasciata a coloro che:

a) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per delitto non colposo per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni, o una condanna che comporta la interdizione dai pubblici uffici di durata superiore a tre anni, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

b) sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla l. 1423/1956, o nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dalla l. 575/1965, (ora decreto legislativo n. 159 del 2011 ) ovvero sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione.

 

Il divieto di esercizio dell'attività di distribuzione carburanti ai sensi del comma 2, lettera b), dell'art. 93 permane per la durata di tre anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta. Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, non si applica il divieto di esercizio dell'attività.

 

In caso di società i requisiti di cui al comma 2 sono posseduti dal legale rappresentante o da altra persona specificatamente preposta all'attività di distribuzione carburanti.

 

 

 

Collaudo ed esercizio provvisorio Art. 94 LR 06/2010 Capo IV

1. Ad ultimazione dei lavori e prima della messa in esercizio, i nuovi impianti, ad esclusione di quelli di gasolio ad uso privato costituiti da contenitori-distributori rimovibili approvati secondo la normativa vigente e rispondenti alle direttive europee vigenti in materia, gli impianti sottoposti a ristrutturazione totale e quelli potenziati con i prodotti metano e GPL devono essere collaudati, su richiesta del titolare dell'autorizzazione, da apposita commissione nominata dal comune e composta da rappresentanti designati:

 

a) dal comune, il cui rappresentante svolge le funzioni di presidente;

b) dal comando provinciale dei vigili del fuoco;

c) dall'ufficio delle dogane competente per territorio;

d) dall'ASL competente per territorio;

e) dall'ARPA competente per territorio.

 

 

 

2. Il collaudo è effettuato entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento, da parte del comune, della richiesta dell'interessato. In attesa del collaudo il comune autorizza, su richiesta del titolare dell'autorizzazione, l'esercizio provvisorio dell'impianto; a tal fine il titolare dell'autorizzazione presenta al comune la dichiarazione di inizio attività convalidata dal comando provinciale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 3, d.P.R. 37/1998 (ora d.P.R. n. 151 del 2011 ). Gli oneri del collaudo sono a carico del richiedente. Scaduto il termine di sessanta giorni per l'effettuazione del collaudo il titolare dell'autorizzazione può presentare al comune competente idonea autocertificazione e perizia attestante la conformità dell'impianto al progetto approvato, sostitutive, a tutti gli effetti, del collaudo.

 

 

3. La procedura di cui al comma 2 può avere ad oggetto le apparecchiature destinate al contenimento o all'erogazione del prodotto GPL e del prodotto metano.

 

4. Le procedure e le modalità per il collaudo e per l'autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impianto sono definite dai provvedimenti di cui all'articolo 83.

 

 

 

PER RICHIEDERE L'AUTORIZZAZIONE PRESENTARE IL PERMESSO DI COSTRUIRE REPERBILE ALLA VOCE MODULISTICA E ALLEGARE:

 

  • dichiarazione che il progetto è conforme a:

    a) disposizioni degli strumenti urbanistici comunali;

    b) prescrizioni fiscali;

    c) prescrizioni concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale;

    d) disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici;

    e) provvedimenti di cui all'articolo 83;

    f) parere vincolante di conformità di cui all'articolo 81, comma 2, lettera c);

    g) adempimenti di cui all'articolo 89, comma 2, fino al raggiungimento del numero minimo di impianti di cui al comma 1 dello stesso;

    h) verifica di compatibilità degli impianti rispetto alla sicurezza viabilistica da attestarsi con riferimento ai vincoli relativi alle condizioni di sicurezza previsti dal regolamento regionale 24 aprile 2006, n. 7 (Norme tecniche per la costruzione delle strade) e dalle sue norme tecniche attuative e loro successive modifiche e integrazioni. (Per quanto non previsto dal regolamento regionale, si applicano le norme in materia stabilite dal codice della strada e dal relativo regolamento di attuazione, nonché quelle stabilite dalle province e dagli altri enti proprietari o concessionari delle strade).

     

  • dichiarazione del possesso dei requisiti soggettivi:

    a) aver compiuto diciotto anni;

    b) essere cittadino italiano, o persona giuridica italiana o degli Stati dell'Unione europea, oppure società aventi la sede legale in Italia o negli Stati dell'Unione europea; oppure persona fisica o giuridica avente nazionalità di Stati che ammettano i cittadini, gli enti e le società italiane all'esercizio dell'attività di distribuzione di carburanti per uso di autotrazione.

    c) non avere riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per delitto non colposo per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni, o una condanna che comporta la interdizione dai pubblici uffici di durata superiore a tre anni, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

    d) non essere sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla l. 1423/1956, o nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dalla l. 575/1965, (ora decreto legislativo n. 159 del 2011 ) ovvero non essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo l'avere ottenuto la riabilitazione.

     

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